1 DENOMINAZIONE
A norma degli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita: "ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA DROGA". L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro diretto od indiretto.

2 SCOPO
L'Associazione si propone di prevenire e combattere la diffusione della droga mediante l'educazione e l'informazione rivolta ai genitori, insegnanti, giovani, operatori sociali e, in genere, a tutti coloro che hanno contatto con i giovani. Essa può assumere tutte le iniziative ritenute opportune a tal fine dai propri organi sociali. L'Associazione può aderire ad Enti e ad altri organismi associativi, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, affini o complementari.

3 SEDE
L'Associazione ha sede in Milano e può costituire sezioni e dipendenze anche altrove.

4 SOCI
L'Associazione è costituita da soci sostenitori e soci ordinari. SOCI SOSTENITORI: sono soci sostenitori i Rotary Club, i Lions Club, gli altri Club di servizio, gli Enti e le Associazioni che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione o vi hanno aderito o vi aderiscono in seguito. SOCI ORDINARI: sono soci ordinari le persone fisiche. L'ammissione dei soci sostenitori e dei soci ordinari avviene ad istanza degli interessati approvata dal Consiglio Direttivo. I soci versano un contributo associativo annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11. Il rapporto associativo ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora entro tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio non venga comunicata la rinuncia del socio, a mezzo di lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

5 SOCI ONORARI
E' in facoltà del Consiglio Direttivo di attribuire la qualifica di "Socio Onorario" a persone o Enti che si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti dell'Associazione o secondo gli scopi della Associazione stessa. I soci onorari sono inattivi ossia privi del potere di concorrere al governo dell'Associazione. Non sono sottoposti all'applicazione integrale dello statuto, non sono vincolati da tutte le deliberazioni assembleari e non sono soggetti al potere di espulsione per inadempienza degli obblighi statutari.

6 COLLABORATORI ED ADERENTI
Per l'attuazione dei propri fini statutari l'Associazione si vale dell'opera di "collaboratori", cioè di persone qualificate che offrono gratuitamente la loro opera a favore della Associazione e che ottengono tale qualifica da parte del Consiglio per tutta la durata della effettiva collaborazione. L'Associazione si vale altresì del contributo di "aderenti", qualifica che potrà venire attribuita da parte del Consiglio a quelle persone fisiche o Enti o Società che, senza rivestire la qualità di socio, intendendo partecipare alla realizzazione degli scopi statutari, versano un contributo unico o periodico. Tutti gli aderenti alla Associazione devono svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio funzionamento oppure occorrenti a qualificare o a specializzare la propria attività.

7 MEZZI FINANZIARI
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività dalle quote dei soci, da contributi degli aderenti e di persone, società, associazioni, enti pubblici e privati, da oblazioni, da lasciti, da devoluzioni, da liberalità e da eventuali erogazioni a favore di progetti e/o servizi con o senza convenzioni.

8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato di Presidenza; d) il Segretario Generale; e) il Comitato di Esperti; f) i Revisori dei Conti. Tutte le cariche sono gratuite.

9 ASSEMBLEA DEI SOCI
Tutti i soci in regola con la quota annuale hanno diritto di intervento all'assemblea. I soci sostenitori sono rappresentati dal loro legale rappresentante. I soci possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta. L'ASSEMBLEA ORDINARIA: a) approva il bilancio consuntivo; b) approva il bilancio preventivo; c) delibera sulle linee direttive dell'azione della Associazione; d) stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo; e) stabilisce le modalità di votazione ed elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA: a) modifica lo statuto sociale; b) delibera lo scioglimento della Associazione.

10 COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA E VALIDITÀ' DELIBERE
Il Consiglio convoca la Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso da spedirsi a tutti i soci, consiglieri e revisori dei conti, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un decimo dei soci. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa. Ogni socio in regola con la quota annuale ha diritto ad un voto. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la validità delle delibere dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole dei tre quarti dei votanti (esclusi dal computo gli astenuti) che rappresentino oltre il terzo degli aventi diritto al voto. Qualora nel corso di due convocazioni consecutive l'assemblea straordinaria non possa deliberare sul medesimo ordine del giorno per difetto di presenze, si provvederà alla convocazione di una nuova assemblea, sempre con il medesimo ordine del giorno, nel corso della quale le deliberazioni saranno prese con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, qualunque sia il loro numero. Il Presidente dell'assemblea constata il diritto di intervento e la regolare costituzione dell'assemblea stessa, dirige la discussione e proclama i risultati delle votazioni.

11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da dieci a sedici membri tutti eletti dall'assemblea. I membri del Consiglio durano in carica per due esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente ed un Vice Presidente. Nomina altresì il Tesoriere. E' facoltà del Consiglio di cooptare nel proprio seno, anche in soprannumero, uno o due membri scelti fra i "Collaboratori". Viene anche cooptato un nuovo consigliere in caso di dimissione di consigliere in carica. In entrambi i casi le nomine devono essere approvate dall'assemblea. I consiglieri cooptati decadono dalla carica alla scadenza dell'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione. Ha pertanto i più ampi poteri nell'ambito delle indicazioni assembleari, in particolare il Consiglio Direttivo: a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, ne controlla l'esecuzione stessa; b) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi; c) nomina revoca i componenti del "Comitato Esperti"; d) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni per lo studio dei problemi relativi agli scopi dell'Associazione designandone il Presidente; e) delibera sulle iniziative per la raccolta dei fondi dell'Associazione e sulla gestione dei fondi stessi; f) predispone il rendiconto dell'attività, i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea dei soci; g) delibera con insindacabile giudizio sull'ammissione dei soci e determina le quote annuali associative dei soci sostenitori e dei soci ordinari. Attribuisce altresì con insindacabile giudizio la qualifica di "collaboratore" e di "aderente"; h) delibera con insindacabile giudizio l'espulsione del socio e l'allontanamento del "collaboratore" in caso di mancata osservanza dello statuto; i) nomina e revoca i funzionari ed emana ogni provvedimento riguardante il personale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Comitato di Presidenza, al Segretario Generale. Viene considerato dimissionario il Consigliere che, senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

12 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E VALIDITÀ' DELIBERE
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno da spedire almeno quindici giorni prima a ciascun membro ed ai Revisori dei Conti o, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima. Il Consiglio deve essere convocato anche su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le delibare sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia la validità delle delibere riguardanti l'ammissione e l'espulsione dei soci e dei "collaboratori", occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio. Alle adunanze del Consiglio possono essere invitate dal Presidente e dal Vice Presidente anche persone estranee, senza diritto di voto.

13 COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è composto da sei membri. Ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Gli altri componenti sono designati dal Consiglio nell'ambito dei propri membri. Il Comitato di Presidenza esercita i poteri che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, od in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente la Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Esercita con firma libera tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con facoltà di nominare procuratori speciali, nonché avvocati e procuratori alle liti, il Presidente inoltre funge da coordinatore del Comitato di esperti.

14 SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Consiglio. Cura l'esecuzione delle delibere e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

15 COMITATO DI ESPERTI
Il Consiglio Direttivo nomina e revoca tra persone professionalmente qualificate il Comitato di Esperti. Alle sue sedute assistono i membri del Consiglio Direttivo a ciò delegati ed il Segretario Generale. Il Comitato di esperti: a) esprime parere di carattere scientifico sugli obiettivi dell'Associazione; b) propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio Direttivo, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.

16 REVISORI DEI CONTI
L'assemblea nomina tre revisori dei conti designandone il Presidente. Essi durano in carica per due esercizi. I Revisori dei Conti esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziari dell'Associazione e ne riferiscono alla Assemblea. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17 ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

18 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Associazione l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione dei beni residui ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. E' comunque escluso ogni riparto di attività fra gli associati o rimborso di quote associative o contributi.